PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli studenti che frequentano corsi di studio pubblici o privati presso sedi scolastiche o universitarie distanti oltre 10 chilometri dalla loro residenza o presso sedi situate in un comune diverso da quello della loro residenza, hanno diritto a fruire gratuitamente dei mezzi di trasporto pubblici o privati limitatamente al tratto compreso fra la località di residenza e la sede scolastica o universitaria, e viceversa, nonché ai giorni di lezione o delle prove di esame.

Art. 2.

      1. Il diritto al percorso gratuito previsto ai sensi dell'articolo 1 è limitato ai mezzi di trasporto disponibili e, comunque, ai mezzi di trasporto più rapidi o che effettuano la fermata più prossima alla sede scolastica o universitaria.

Art. 3.

      1. Lo studente ha l'obbligo di esibire al personale viaggiante un tesserino di libero percorso rilasciato e firmato dal preside dell'istituto scolastico o dal rettore dell'università non oltre dieci giorni dopo l'avvenuta iscrizione ai corsi scolastici o universitari.
      2. Il tesserino di cui al comma 1 reca, oltre alle generalità complete dello studente, la sua fotografia autenticata e l'indicazione della residenza sulla base dell'apposito certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza e presentato all'atto dell'iscrizione ai corsi scolastici o universitari.